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Divieto di fumo a scuola. Informazioni

Si ritiene opportuno dare precise indicazioni in merito al divieto di fumo che rientra tra le regole della corretta convivenza.

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Oggetto: Divieto di fumo a scuola. Informazioni

Si ritiene opportuno dare precise indicazioni in merito al divieto di fumo che rientra tra le regole della corretta convivenza. Com’è ormai noto il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 che titola “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (13G00147)” – GU Serie Generale n.214 del 12-9-2013 – entrato in vigore il 12/09/2013, impone all’art. 4, in materia di “Tutela della salute nelle scuole”, che il divieto di fumo (già previsto dall’art. 51 della Legge 16/01/2003 n.3, nei locali chiusi), sia esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza degli istituti scolastici statali e paritari (cancelli e cortili pertanto sono inclusi). Chi venisse sorpreso a violare il divieto di fumo di cui al comma 2 è soggetto a sanzioni amministrative pecuniarie stabilite nell’ammontare minimo e massimo direttamente dalla scuola. La procedura delle sanzioni nelle scuole è complessa; essa viene applicata utilizzando il modulo di processo verbale e, per il pagamento, il modello F23 – codice tributo 131T (come previsto dall’accordo Stato Regioni del 16/12/2004, segnatamente punto 10 e punto 11) – causale del versamento “Infrazione al divieto di fumo”. Nello specifico all’Istituzione è dato il compito di dotarsi di un regolamento per stabilire il limite minimo e massimo della sanzione, nonché degli strumenti (cartelli e modulistica per i verbali).
I docenti incaricati, nonché noti tramite la pubblicazione del POS ( Piano Organizzativo della Sicurezza) sul sito web, dovrebbero seguire la procedura di seguito indicata:  
contestare al trasgressore la violazione della norma ed acquisire, nel caso di esterni ( o persone sconosciute) i dati anagrafici;

  1. stilare (in triplice copia) il verbale per violazione sulla modulistica fornita dalla scuola con l’indicazione delle generalità del trasgressore;
  2. individuare l’ammenda da comminare fra il minimo e il massimo previsto dal regolamento interno;
  3. consegnare al trasgressore la copia di sua pertinenza, unitamente ad un bollettino di versamento;
  4. consegnare la seconda e terza copia all’ufficio di segreteria; L’ufficio tratterrà la seconda copia agli atti e trasmetterà la terza copia al Prefetto che è anche l’autorità amministrativa competente a ricevere scritti difensivi, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica

Qualora il trasgressore (docente, ATA o alunno/a, esterno) si rifiutasse di firmare e ricevere il verbale, inserisce la seguente annotazione: “È stato richiesto se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato/a sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale”. La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della scuola. Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell’Istituzione Scolastica, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa. Questa è quanto la norma dispone e sulla quale correttamente si informano tutti i dipendenti. La scuola, coerentemente, sta predisponendo tutti gli strumenti necessari (di controllo e di avvertimentodissuasione). Tuttavia, vista la complessità della procedura e considerato soprattutto il fatto che il nostro istituto appartiene al primo settore, non si ha ragione di temere una particolare diffusione di infrazioni perché il buonsenso, di norma, è nettamente prevalente. I possibili contravventori della normativa antifumo, infatti, sono ovviamente gli adulti interni ed esterni (personale docente e ATA, genitori, esperti, operatori vari) e gli adolescenti. Esclusi gli esterni che mai sono stati visti infrangere il divieto nel breve lasso di tempo in cui sostano all’interno delle scuole, per gli alunni/e si ritiene che debba essere esercitata la massima vigilanza e che le eventuali infrazioni vadano trattate disciplinarmente. Per il personale docente e ATA tenuto conto che ricade su di esso l’obbligo della vigilanza in generale e, in particolare quello sui minori e che quindi non si dovrebbe mai lasciare il posto di lavoro se non con la modalità del permesso breve motivato, non si nutrono dubbi sul fatto che il tema venga gestito da tutti con la professionalità dovuta.

Dott. Vittorio Sanna
firmato digitalmente ai sensi del c.d.
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