Validità Anno Scolastico Scuola Secondaria

Validità Anno Scolastico

Descrizione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’art. 5 del Decreto Legislativo del 13 aprile 2017, n° 62 – “Validità’ dell’anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado”; 

VISTA la Circolare MIUR n. 20, prot. n. 1483, del 04.03.2011 – “Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado- Artt. 2 e 14 DPR 122/2009”

VISTO il monte ore annuale dei diversi percorsi di studio attivati presso la scrivente Istituzione Scolastica; 

VISTA la deliberazione del Collegio dei Docenti del 1 settembre 2023, n° 5;

VISTA la deliberazione del Collegio dei Docenti del 1 settembre 2023, n° 6;

COMUNICA 

che il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell’orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell’anno scolastico 2022-23, è fissato come di seguito:

Scuola Secondaria di Primo Grado: tempo-scuola 30 ore 

Scuola secondaria N. ore settimanali Monte ore Annuale numero minimo ore presenza
75%
numero massimo ore assenza (25%)
tempo normale 30 990 742,50 247,50

Il monte ore annuale per TUTTI gli alunni è di 990 ore (30 ore settimanali moltiplicate per 33 settimane di scuola). Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell’anno scolastico è pari a ¾ del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 742,50 ore. Al di sotto di tale limite l’alunno non può essere ammesso alla classe successiva.

Il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, è pari a ¼ del monte ore annuale, cioè 247,50 ore.

Scuola Secondaria di Primo Grado – Corso Musicale: tempo-scuola 33 ore 

Scuola secondaria N. ore settimanali Monte ore Annuale numero minimo ore presenza
75%
numero massimo ore assenza (25%)
corso musicale 33 1089 816,75 272,25

Il monte ore annuale per TUTTI gli alunni è di 1.089 ore (33 ore settimanali, moltiplicate per 33 settimane di scuola). Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell’anno scolastico è pari a ¾ del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 816,75 ore. Al di sotto di tale limite l’alunno non può essere ammesso alla classe successiva. Il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, è pari a ¼ del monte ore annuale, cioè 272,25 ore.

II monte ore annuale per TUTTI gli alunni è di 1.188 ore (36 ore settimanali moltiplicate per 33 settimane di scuola). Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell’anno scolastico è pari a ¾ del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 891 ore. Al di sotto di tale limite l’alunno non può essere ammesso alla classe successiva.

Il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, è pari a ¼ del monte ore annuale, cioè 297 ore. I Docenti effettuano un riscontro delle ore di presenza degli alunni per la successiva rendicontazione delle assenze: il docente coordinatore della classe, verifica periodicamente il numero delle ore di assenza di ogni alunno in modo da poter fornire un’informazione preventiva alle famiglie, quando la quantità oraria di assenze accumulate rappresenta un rischio per la validità dell’anno scolastico.

Costituisce assolvimento dell’informativa ai genitori la possibilità che hanno questi ultimi di verificare la situazione relativa alle assenze dei propri figli sul Registro Elettronico. Si precisa che il calcolo viene effettuato per il periodo compreso tra l’ inizio delle lezioni  e il loro termine.

Rispetto ai suddetti limiti, tuttavia, il Collegio dei Docenti, con deliberazione del 21 settembre 2023 , n° 6, ha previsto le seguenti deroghe:

  1. Deroghe di cui alla Circolare Ministeriale n° 20, del 4 Marzo 2011, alla quale, pertanto, si rimanda.
  2. Per gli alunni che, per ragioni familiari, debbano recarsi all’estero, durante l’anno scolastico (ad esempio: i figli di immigrati, o di Italiani che lavorano all’estero
  3. Per le assenze degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), imputabili direttamente, o indirettamente, alla particolare condizione di tali alunni.
  4. Per le assenze riconducibili all’emergenza da COVID-19, facendo particolare riferimento alle assenze di alunni e studenti, dovute a quarantena o isolamento fiduciario, ai sensi delle disposizioni vigenti.

Tali deroghe sono concesse, sempreché, naturalmente, il numero complessivo delle assenze, non pregiudichi la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L’impossibilità a procedere alla valutazione, comporta infatti la non ammissione alla classe successiva, o all’Esame di Stato.

Tali circostanze saranno oggetto di preliminare accertamento da parte del Consiglio di Classe e debitamente verbalizzate.

Le suddette deroghe saranno considerate ammissibili, sempreché il numero complessivo delle assenze, non pregiudichi la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L’impossibilità a procedere alla valutazione, comporta infatti la non ammissione alla classe successiva, o all’esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del Consiglio di Classe e debitamente verbalizzate. Il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta L’ESCLUSIONE dallo scrutinio finale e la NON AMMISSIONE alla classe successiva. [leggi la circolare]

Ulteriori informazioni

Protocollo: 14190 del 25-09-2023

Riferimenti normativi
DPR n° 122 del 22 giugno 2009, art. 14, comma 7, Circolare MIUR n. 20, prot. n. 1483, del 04.03.2011 Art. 5 del Decreto Legislativo del 13 aprile 2017, n° 62, Deliberazione n. 5 del Collegio dei Docenti del 1 settembre 2023 n°1 Deliberazione n.6 del Collegio dei Docenti del 1 settembre 2023 n°.1